Videosorveglianza e privacy: la normativa da sapere

31 agosto 2022

La videosorveglianza è un sistema di sicurezza fondamentale per proteggere da furti e aggressioni le proprie abitazioni, ma anche i luoghi di lavoro e pubblici. Meglio ancora avere un impianto integrato con l’antifurto, in modo che quando scatta l’allarme, è possibile vedere in tempo reale cosa sta succedendo.


Ovviamente la normativa italiana è intervenuta anche in materia di videosorveglianza, con il Provvedimento del Garante della Privacy del 2010, stabilendo delle regole fondamentali per non ledere al diritto alla privacy dei cittadini con conseguenti sanzioni penali a carico del proprietario.


Partendo dal presupposto di libertà dei cittadini, che devono poter circolare nei luoghi pubblici senza subire ingerenze verso la loro privacy e sicurezza, l’attività di videosorveglianza è considerata molto invasiva.

È quindi chiara l’importanza di conoscere la normativa in merito all’argomento così da poter installare un impianto di videosorveglianza a norma di legge.


Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono state pubblicate delle FAQ che riassumono le regole per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, con indicazioni pratiche sulla gestione, le possibili violazioni in tema di privacy e la necessità di rispettare altre disposizioni dell’ordinamento legislativo.

Il nostro scopo è quello di spiegarvi tutto quello che c’è da sapere sulla videosorveglianza nel modo più semplice possibile.

I principi da rispettare

Il Garante ha innanzitutto stabilito che l’attività di videosorveglianza è consentita se vengono rispettati i principi di:

  • Liceità, ovvero deve rispettare quanto stabilito dalla normativa italiana, essere adeguata allo svolgimento di funzioni istituzionali se si tratta di enti pubblici e rispettare gli obblighi di legge (come le norme che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazione del Codice penale, art. 615 bis c.p, e in materia di controllo a distanza dei lavoratori).

  • Necessità, ovvero deve essere usata solo se non si possono usare altre modalità di controllo, evitando gli usi eccessivi, scegliendo determinate modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere, così come i dati trattati devono essere pertinenti alle finalità perseguite.

  • Proporzionalità, ovvero deve essere usata solo come misura ultima di controllo, se gli altri sistemi di sicurezza sono insufficienti agli obiettivi.

  • Finalità, ovvero chi decide di avere questo tipo di impianto di sicurezza deve perseguire solo i suoi fini di pertinenza, ad esempio per il controllo della sua attività.

Le regole da sapere per installare la videosorveglianza

Le altre importanti indicazioni che ci fornisce il Garante riguardano:

    1. La modalità di videosorveglianza, che deve essere effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. Come dicevamo prima bisogna scegliere determinate modalità di ripresa, dislocazione e gestione delle fasi del trattamento dei dati.

    1. L’autorizzazione, che non è prevista e fornita dal Garante, ma è il titolare del trattamento che deve valutare che siano accuratamente rispettati i principi menzionati precedentemente, così come i diritti e le libertà delle persone.


    1. L’informazione agli interessati, che deve essere fornita a coloro che transitano nelle aree videosorvegliate mediante appositi cartelli (informativa semplificata) a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o privato. L’informativa va collocata in una zona anteriore a quella videosorvegliata e deve contenere le indicazioni sul titolare del trattamento e le finalità perseguite. Non è necessario indicare l’ubicazione delle telecamere purché sia evidente quali sono le aree videosorvegliate.

    1. La conservazione delle immagini, che dopo pochi giorni (2-3 giorni) devono essere cancellate, possibilmente tramite meccanismi automatici. Se il titolare del trattamento decide di conservare ulteriormente le registrazioni, dovrà argomentare in modo esaustivo le motivazioni.


    1. La valutazione di impatto preventiva, che va effettuata se il trattamento può presentare un rischio elevato per le persone fisiche, in particolare con i sistemi integrati che collegano le telecamere tra soggetti diversi o a sistemi intelligenti.


    1. La videosorveglianza nei luoghi di lavoro, che può essere installata esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale.


    1. Gli spazi privati, dove si possono installare le telecamere se l’angolo visuale delle riprese è limitato ai soli spazi di propria ed esclusiva pertinenza, escludendo qualsiasi ripresa delle aree comuni e pubbliche oppure che queste vengano oscurate.


    1. I condomini, dove l’installazione deve essere decisa dall’assemblea condominiale e avere una maggioranza di votanti favorevoli, e anche in questo caso dovranno essere esposti gli appositi cartelli.


    1. Gli ambienti casalinghi, all’interno dei quali si possono installare telecamere per fini personali di controllo e di sicurezza. Se altre persone entrato in tali luoghi dovranno essere informate. Non ne è consentito l’uso per sorvegliare dipendenti all’interno dell’abitazione come babysitter e badanti.


Alcuni esempi pratici

L’installazione di telecamere o di impianti di videosorveglianza è consentita:


  • Per l’accertamento delle violazioni al codice della strada, rispettando sempre le norme a tutela dei dati personali (quindi gli apparecchi devono memorizzare le immagini solo in caso di infrazione)

  • Nei Comuni per la prevenzione dei reati e il controllo del territorio e delle violazioni, seguendo apposite misure di sicurezza

  • Su veicoli privati adibiti ad uso pubblico, come i taxi

  • Nei locali commerciali

  • Negli spazi privati, non riprendendo le aree comuni e pubbliche

  • Negli istituti scolastici, se indispensabile per la tutela dell’edificio e dei beni scolastici e le riprese devono essere circoscritte alle aree di interesse ed esterne. Le aree interne non possono essere oggetto di riprese nelle ore di svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche.

Tuttavia, non è consentito l’uso di telecamere nelle aule universitarie, nelle attività professionali svolte in contesto pubblico e nei luoghi di lavoro per controllare il rendimento dei dipendenti.

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