Il datore di lavoro: quali sono i suoi obblighi in tema di sicurezza

22 giugno 2022

Come abbiamo già visto in precedenza, la sicurezza sul lavoro è un tema molto importante ed è fondamentale per tutte le attività lavorative. Difatti ogni 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Avevamo già affrontato in modo specifico che cos’è la sicurezza aziendale, in che cosa consiste e quali sono le figure coinvolte. Oggi invece parleremo del datore di lavoro, dei suoi obblighi e delle sue responsabilità in materia di sicurezza.

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nell’impostazione dell’attività aziendale deve predisporre la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale, nonché mettere a disposizione risorse adeguate.

I suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro ha un serie di obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro, di conseguenza non può delegare tutte le seguenti attività:

  • La valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del DVR;

  • La designazione dell’RSPP - responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

  • La nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa;

  • La designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

  • Nell’affidamento di compiti ai lavoratori, deve sempre tener conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

  • Deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

  • Deve prendere misure appropriate in modo che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

  • Deve richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

  • Deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

  • Deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

  • Deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

  • Deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

  • Deve comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno o superiore a tre giorni;

  • Deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

Inoltre il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

  • la natura dei rischi;

  • l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

  • i dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;

  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Le sue responsabilità

In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione penale in caso di mancata o insufficiente predisposizione delle misure di sicurezza.

Nello specifico viene punito:

  • per la mancata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell’attività lavorativa, sull’uso dei DPI (dispositivi di protezione personale) o sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa;

  • per la mancata vigilanza sull’uso corretto delle misure di prevenzione collettive, delle misure di protezione individuale, sullo svolgimento corretto del compito assegnato al fine di sopperire alla minore esperienza, sulla conoscenza del lavoratore in materia tecnica o anche solo al fine di evitare conseguenze pericolose di manovre disattente o imprudenti.

Tale responsabilità è esclusa:

  • in caso di dolo del lavoratore o di rischio elettivo quando l’infortunio sia derivato da un comportamento avulso dall’attività lavorativa in quanto abnorme, inopinabile o esorbitante i limiti della stessa;

  • se adotta un sistema di vigilanza adeguato e l’infortunio sia derivato da un comportamento rimproverabile al preposto, al lavoratore, al progettista, ecc.

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